Per opportuna Vs. conoscenza, si trasmette quanto ricevuto dal Consiglio Nazionale Ingegneri in merito ai requisiti per l’iscrizione ed il mantenimento dell’iscrizione negli Albi CTU dei Tribunali.

Prot. CNI n. 12212 del 19 ottobre 2023

 

Sono giunte al Consiglio Nazionale alcune segnalazioni di corsi online per Consulente tecnico d’ufficio (CTU), in cui i soggetti formatori, nel presentare e pubblicizzare il corso in questione, spingono a credere che la frequenza del corso sia obbligatoria  per coloro che vogliono continuare a svolgere l’attività di CTU dopo l’approvazione del DM 4 agosto 2023 n.109 (“Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.”).

Questo non è esatto e si invitano gli Ordini in indirizzo a segnalare eventuali corsi con locandine contenenti informazioni non veritiere o ingannevoli per i professionisti del settore.

In realtà i requisiti per svolgere la funzione sono quelli elencati nell’art.4 del Regolamento citato (“Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici”).

Si evidenzia, inoltre, che – ai sensi dell’art.10 del DM n.109/2023, dedicato alla disciplina transitoria – coloro che attualmente sono iscritti all’albo dei CTU mantengono l’iscrizione, senza dover seguire appositi corsi di formazione.

Tanto si doveva segnalare, per opportuna informazione.

La Segreteria CNI