Regolamento per la trattazione dei Ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

(D.M. 1 Ottobre 1948)

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (G.U. n. 258 del 5 novembre 1948).

E’ approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 6 aprile 1948, allegato al presente decreto e vistato, d’ordine Nostro, dal direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni. Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art.1

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da lire quarantacinque (1). Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

  1. dalla copia autentica della deliberazione impugnata;
  2. dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
  3. quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta dei versamento, eseguito presso un ufficio dei registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall’art. 1 del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 261(2).

Art. 3

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatto le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4

E’ irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all’art. 2(2).

Art.5

Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato o notificato nell’ufficio dei Consiglio dell’Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso. L’ufficio del Consiglio dell’Ordine annota a margine dei ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia de ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se il ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica. Il ricorso e gli atti dei procedimento rimangono depositati nell’ufficio dei Consiglio dell’Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza dei termine stabilito per ricorrere. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l’interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti. Il ricorso con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell’Ordine al Consiglio Nazionale. Il Consiglio dell’Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera dei ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6

Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7

Il presidente del Consiglio Nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione dei ricorso. Il presidente prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salvo in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio Nazionale dall’art. 8. Può anche informare il professionista che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi ai Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8

Le sedute dei Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati. Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l’interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all’interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio Nazionale. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. Le decisioni dei Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9

La decisione è pronunciata in nome dei popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell’originale nella segreteria. La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art.11

Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:

  1. il giorno, il mese e l’anno in cui ha luogo la seduta;
  2. il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
  3. l’indicazione dei ricorsi esaminati;
  4. i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
  5. le firme del presidente e del segretario.

Art. 12

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13

E’ in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14

…Omissis…(3)

Note

  1. Ora 10,33 €
  2. Questa norma è illegittima, come ha stabilito la Cass. SU. 27 aprile 1991, n. 4668. In seguito a tale decisione il Consiglio Nazionale degli Ingegneri segue la prassi di avvertire il professionista, il quale non abbia effettuato il versamento di cui all’art. 2, che la sua posizione deve essere regolata entro un certo termine e comunque prima della seduta per la trattazione del ricorso.
  3. In quanto norma transitoria.

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