Regolamento per le Professioni di Ingegnere ed Architetto

Art. 1

In ogni provincia è costituito l’Ordine degli ingegneri e l’Ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo.

Art. 2

Ogni Ordine provvede alla formazione dei proprio albo. Quando gli iscritti nell’albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell’albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal Primo Presidente della Corte di Appello (2).

Art. 3

L’albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità (3), la residenza. L’iscrizione nell’albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura dei titolo che abilita all’esercizio della professione, con eventuale indicazione dell’autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione. Chi si trova iscritto nell’albo devo comunicare al Consiglio dell’Ordine mediante lettera raccomandata, l’eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4

Per essere iscritto nell’albo occorre aver superato l’esame di Stato per l’esercito della professione di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi dei R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell’art. 60 del presente regolamento (4). Potranno essere iscritti nell’albo a termini dell’art 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n.1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell’arma del Genio che siano abilitati all’esercizio della professione, ai sensi dei R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5

Per esercitate in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario aver superato l’esame di Stato, a norma dei R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento. Soltanto però agli iscritti nell’albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all’art. 4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salvo in ogni caso l’eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell’art. 56 del presente regolamento.

Art. 6

Non si può essere iscritti nell’albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7

(5) La domanda di iscrizione nell’albo deve essere presentata alla presidenza dell’ Ordine, redatta in carta da bollo e munita dei seguenti documenti (6): a. certificato di nascita; b. certificato di cittadinanza italiana, o certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia; c. certificato di residenza; d. certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda; e. certificato di aver conseguito l’approvazione nell’esame di Stato, ai sensi dell’art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo articolo 60; f. dichiarazione di non essere iscritto ne di aver domandato l’iscrizione in altro albo d’ingegnere o di architetto. Non può essere iscritto nell’albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia in corso in alcuna delle condanne di cui all’art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 sull’esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine dei Codice di procedura penale.

Art. 8

Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell’ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell’albo. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all’uopo delegato dal presidente.

Art. 9

La deliberazione di cui all’art. 8 è notificata all’interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera ufficiale al Procuratore della Repubblica. Art. 10 Contro la deliberazione dei Consiglio dell’Ordine l’interessato ha diritto di ricorrere all’assemblea generale (7) entro un mese dalla notificazione. Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 17

Contro la deliberazione della Commissione Centrale (8) non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della Repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18

Le spese per il funzionamento dei Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione degli iscritti. L’ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell’Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell’Ordine. I Consigli dell’Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19

Il Consiglio Nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20

La cancellazione dall’albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell’art. 37, n. 2, del presente regolamento, e pronunziata dal Consiglio dell’Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art. 21

Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione dei provvedimento all’interessato, il quale ha facoltà di reclamare all’Assemblea generale dell’Ordine ed al Consiglio Nazionale in conformità del precedente art. 10. Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall’albo, l’interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità al suindicato art. 10.

Art. 22

Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell’Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno provvederà alla revisione dell’albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati i quali avranno diritto di reclamo in conformità del precedente art. 10.

Art. 23

L’albo, stampato a cura e spese dell’Ordine è inviato alla Carte di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell’Ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri di Grazia e Giustizia, dell’Interno, dei Lavori Pubblici, dell’Istruzione, nonché al Consiglio Nazionale ed agli altri Consigli dell’Ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l’albo, ai termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall’albo.

Art. 24

Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di architetti. Chi si trova iscritto nell’Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento dell’iscrizione in quello di un’altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall’art. 7 e da un certificato rilasciato dal Presidente dell’Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti: a. la data e le altre indicazioni della prima iscrizione; b. che l’istante è in regola con il pagamento dei contributo di cui all’art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell’art.18. Avvenuta l’iscrizione nell’albo del nuovo Ordine, il Presidente di questo ne darà avviso al Presidente dell’altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25

Il Consiglio dell’Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L’iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

Capo II – dell’Ordine e del Consiglio dell’Ordine

Art. 26

La convocazione dell’Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l’elezione del Consiglio dell’Ordine, è indetta dal Presidente dei Consiglio dell’Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L’avviso conterrà l’ordine dei giorno dell’adunanza (10). La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima dei giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27

Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall’art. 30 (11) e provvederanno all’elezione dei membri del Consiglio (12), all’elezione, quando del caso, dei designati per il Consiglio Nazionale (13) ed all’approvazione del conto consuntivo dell’anno decorso e del bilancio preventivo per l’anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell’ordine dei giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto (14) degli iscritti, ne sia fatta richiesta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell’articolo precedente.

Art. 28

La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine; in caso di assenza del Presidente (e, dove esista, del vicepresidente), il consigliere più anziano (16) fra i presenti assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell’Ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Ogni votazione è palese, salvo che l’assemblea, su proposta del Presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell’art. 30.

Art. 29

Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti è retto dal Consiglio.

Art. 30

I componenti del Consiglio dell’Ordine sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio (17). Tutti gli iscritti nell’albo possono essere eletti a far parte dei Consiglio.

Art. 31

(18) … omissis …

Art. 32

I membri del Consiglio devono essere iscritti nell’albo e durano in carica due anni (19). Essi sono rieleggibili.

Art. 33

(20) … omissis …

Art. 34

Contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Art. 35

(21) … omissis …

Art. 36

Il Consiglio si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37

Il Consiglio dell’Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari (22): 1. vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza; 2. prende i provvedimento disciplinari; 3. cura che siano repressi l’uso abusivo dei titolo di ingegnere e di architetto e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all’autorità giudiziaria; 4. determina il contributo annuale da corrispondersi ad ogni iscritto per il funzionamento dell’Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità dei pagamento dei contributo (23); 5. compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, si intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell’Ordine (24); 6. dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine rappresenta legalmente l’Ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza del Presidente (e, dove esista, del vicepresidente), il Consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39

Il segretario riceve le domande d’iscrizione nell’albo (art. 7), annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell’Ordine e del Consiglio; ha in consegna l’archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40

Il tesoriere economo e responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal segretario. Deve tenere i seguenti registri: 1. registro a madre e figlia per le somme riscosse; 2. registro contabile di entrata e di uscita; 3. registro dei mandati di pagamento; 4. inventario del patrimonio dell’Ordine. In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere economo.

Art. 41

(25) … omissis …

Art. 42

Il Consiglio dell’Ordine può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle sue attribuzioni.

Capo III – Dei Giudizi Disciplinari

Art. 43

Il Consiglio dell’Ordine è chiamato a reprimere d’ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della loro professione.

Art. 44

Il Presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell’imputazione. Udito l’incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l’incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell’Ordine in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale, uditi il relatore e l’incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni. Ove l’incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45

Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro gli iscritti nell’albo, sono: 1. l’avvertimento; 2. la censura; 3. la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi; 4. la cancellazione dall’albo. L’avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell’esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del Presidente per delega del Consiglio. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso. La censura, la sospensione e la cancellazione dall’albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art.46

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall’albo o pronunciare la sospensione; quest’ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l’iscrizione nell’albo giusta l’art. 7 del presente regolamento in relazione all’art. 28, parte prima, della L. 8.6.1874, n.1938, è sempre ordinata la cancellazione dall’albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47

Chi sia stato cancellato dall’albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda: a. nel caso preveduto dall’art. 46, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale; b. negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall’albo. La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative e, ove non sia accolta, l’interessato può ricorrere in conformità dell’art. 10.

Art. 48

Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall’incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformità dell’art.10 del presente regolamento.

Art. 49

L’incolpato, che sia membro del Consiglio dell’Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell’Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo Presidente della Corte di Appello. Contro la deliberazione del Consiglio dell’Ordine è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale in conformità dell’art. 10 del presente regolamento.

Art. 50

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all’art. 37 ed, eventualmente, all’art. 18, da luogo a giudizio disciplinare (26).

Capo IV – Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e architetto

Art. 51

Sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quello di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti (27), sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.

Art. 53

Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d’ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della Legge 24 giugno 1923, n.1395.

Art. 54

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d’ingegneria presso gli istituti d’istruzione superiore indicati nell’art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 52 del presente regolamento. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d’ingegnere architetto presso gli istituti di istruzione superiore indicati nell’art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali. La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55 (28)

Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso. Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all’esercizio della professione di ingegnere ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall’art. 52.

Art. 56

Le perizie e gli incarichi di cui all’art. 4 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell’albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze: a. che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l’opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell’albo; b. che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle località professionisti iscritti nell’albo ai quali affidare la perizia e l’incarico.

Capo V – Disposizioni generali

Art. 57 (29)

Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l’alta vigilanza dei Ministero di Giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso la Corte di Appello e dei procuratori della Repubblica. Il Ministero della Giustizia vigila all’esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all’uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.

Art. 58

Quando nel presente regolamento si fa menzione di autorità giudiziaria, s’intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell’Ordine (30).

Capo VI – Disposizioni di Coordinamento e Transitorie

Art. 59(31)

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo Presidente della Corte di Appello, o nelle province che non sono sede di Corte di Appello, il Presidente del Tribunale, invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere o di architetto dagli Istituti indicati nell’art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli artt. 3, 8, 9, 10 della Legge stessa, e dall’art. 74 del presente regolamento a presentare domanda redatta nel modo indicato dall’art. 7 del presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni.

Art. 60

I diplomi menzionati nell’art.1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell’iscrizione, il titolo di cui all’art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1925, giuste le norme stabilite dall’art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 61

Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell’art. 1 della medesima legge, in base agli esami stabiliti dalle norme sull’istruzione superiore.

Art. 62 (32)

Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province a dei comuni, e che si trovino iscritti nell’albo degli ingegneri o degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell’Ordine per quanto riguarda l’eventuale esercizio della libera professione. I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati. Per l’esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell’amministrazione da cui il funzionario dipende.

Art. 63

Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni l’ iscrizione nell’albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 64 – 71(33)

…omissis…

Art. 72

I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall’art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.

Art. 73 (34)

Il titolo di ingegnere e, rispettivamente, quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI parte terza del trattato di San Germano, dell’art. 7, n. 2 del trattato di Rapallo, del R.D. 30 dicembre 1920, n.1890 e del Regio D.L. 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell’annessione dei detti territori, di uno dei seguenti titoli: a. titolo di ingegnere civile autorizzato; b. attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell’ultimo esame di Stato della Scuola Superiore di Agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche; c. l’assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui al comma b) prima del 1885; d. il diploma di laurea d’ingegneria conseguito in politecnici e scuole tecniche superiori non austriache equiparate al secondo esame di Stato dell’ordinanza ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n. 197; e. i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle autorità ministeriali austriache. Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917 B.L.I. n. 130 della cessata monarchia austro-ungarica.

Art. 74

Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati dalle nuove province, i quali comprovino di avere superato l’esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro- ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data dei 24 giugno 1923, l’autorizzazione, di cui alla ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I. n. 77. Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65. Coloro che sono compresi nell’elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l’esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del paragrafo 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, l’esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisioni di terreno, di piani di commassazione e arrotondamento, le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l’esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazione su quanto sopra.

1. Si tratta del regolamento per l’esecuzione della Legge 24 giugno 1923, n. 1395. Sarà modificato dai successivi decreti 27 settembre 1927, n. 2145; 31 settembre 1929, n. 2083; 25 aprile 1938, n. 897 e 23 novembre 1944, n. 382. 2. Vedi materia R.D. 31 ottobre 1929, n. 2083: “quando gli architetti iscritti negli albi delle province comprese in un distretto di Corte di Appello non raggiungono nel complesso il numero di 25, essi saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo appartenente ad una Corte di Appello vicina, che verrà denominato con Decreto del Ministero per la Giustizia. Con analogo provvedimento possono riunirsi in un unico albo, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti di Appello, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto. La stessa disposizione si applica agli ingegneri”. 3. In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, l’indicazione della paternità deve essere sostituita con l’indicazione del luogo e della data di nascita. 4. L’esame di Stato è previsto dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; è stato sospeso con R.D.L. 27 gennaio 1944 n. 51 ed è stato riattivato con la L. 8 dicembre 1956, n. 1378. 5. La produzione di atti e certificati all’Ordine e Collegi professionali è regolata dal D.P.R. 2 agosto 1957. 6. L’Interessato, per ottenere l’iscrizione, deve inoltre allegare alla domanda la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa, ai sensi del n. 204 della tabella allegata al T.U. 1 marzo 1961, n. 121. 7. Ora il ricorso avverso alla deliberazione e al Consiglio Nazionale; sulla presentazione del ricorso vedi D.M. 1 novembre 1948. 8. Ora il Consiglio Nazionale (v. art. 2 del D.Lgs. C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6). Per facilità di lettura alla originaria denominazione Commissione Centrale nel testo viene riportato il nome dell’organo ora esistente. 9. Le norme del presente capo si applicano in quanto compatibili con quelle di cui al D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382. 10. La convocazione dell’Ordine, per quel che conviene l’elezione del Consiglio, è effettuata secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382. 11. Il D.L. n. 382 cit., salvo per quel che concerne la convocazione dell’adunanza per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, non ha stabilito un termine per la convocazione delle adunanze generali. 12. Vedi art. 3 del D.L. n. 382 cit. 13. Vedi art. 10, 11 e 13 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382. 14. Ora da un quarto degli iscritti: vedi art. 3, 2° comma del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382. 15. Vedi nota 12 16. Vedi art. 16, 2° comma del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382. 17. Per l’elezione dei componenti del Consiglio, vedi artt. 2 e 3 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382. 18. Riguardo la composizione del Consiglio vedi art. 1 del D.L.L. 23 novernbre 1944, n. 382. 19. La materia è disciplinata dall’art. 15 del D.L.L. 23 novernbre 1944, n. 382. 20. Riguardava la procedura per l’elezione dei consiglieri, vedi artt. 4 e 5 del D.L.L. 23 novernbre 1944, n. 382. 21. Vedi ora art. 2, 2° comma del D.L.L. 23 novernbre 1944, n. 382. 22. Vedi art. 5 della Legge 24 giugno 1923, n. 165. 23. Vedi artt. 7 e 14 del D.L.L. 23 novernbre 1944, n. 382. 24. La tariffa professionale, per effetto della Legge 2 marzo 1939, è ora a carattere nazionale. 25. Superato dall’art. 15, 3° e 4° comma del D.L.L. 23 novernbre 1944, n. 382. 26. Per le sanzioni disciplinari in caso di emissione del versamento del contributo, vedi art. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536: “i contributi previsti dalla Legge Luogotenenziale 23 novernbre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con procedimento del Presidente del Consiglio Provinciale quando l’iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute”. 27. Si tratta della legge sulla protezione delle cose di interesse storico, artistico, archeologico e paleontologico; vedi ora D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. 28. Articolo abrogato dall’art. 7, comma 8, L. 1° agosto 2002, n. 166. 29. Vedi anche artt. 8 e 9 del D.L.L. 23 novernbre 1944, n. 382. 30. Il 2° comma è superato. 31. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno perduto efficacia per scadenza dei termini. 32. Il 4° e 5° comma sono stati abrogati dall’art. 3 della L. 17 maggio 1999, n. 144. 33. Sono abrogate; riguardavano l’esecuzione delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della Legge. 34. Agli ingegneri ed architetti di cui al presente regolamento, compete rispettivamente il titolo di “dottore in ingegneria” e “dottore in architettura”; vedi art. 330 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592.

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